Con le recente Delibera n. IX/3855 del 25 luglio 2012 la Giunta della Regione Lombardia ha modificato ed integrato le disposizione relative alla termoregolazione ed alla contabilizzazione del calore in Lombardia.
Nella Delibera 3588/2012 viene prorogato al 01/08/2013 l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97.
Riportiamo di seguito il testo integrale della Delibera n. IX/3855 del 25 luglio 2012.
DELIBERAZIONE N° IX / 3855 Seduta del 25/07/2012
L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante
PREMESSO:
- che con l’art.17 della l.r. 3/2011 è stato modificato l’art.9, comma 1, della l.r. 24/2006 prevedendo che la Giunta regionale dettasse disposizioni anche per estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dall’1.8.2012, per le caldaie di maggior potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza dell’1.8.2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiori;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2601 del 30.11.2011, pubblicata sul BURL n.50 del 12 dicembre 2011, Serie Ordinaria, è stato approvato l’aggiornamento delle Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, disciplinando altresì le modalità di attuazione dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, previsto dal novellato art. 9 della l.r. 24/2006;
- che la dgr 2601/2011 ha definito le suddette modalità di attuazione come segue:
- scadenza all’1.8.2012 per impianti con potenza termica superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97;
- scadenza all’1.8.2013 per impianti con potenza termica superiore 116,4 kW e installazione ante 1/8/98;
- scadenza all’1.8.2014 per i restanti impianti;
RICHIAMATA la mozione n. 329, approvata dal Consiglio regionale in data 8 maggio 2012, con la quale la Giunta è stata invitata ad istituire un fondo finalizzato ad aiutare i cittadini lombardi nel sostenere le spese per la contabilizzazione e la termoregolazione degli impianti e, nel caso non fosse possibile l’assunzione di tale onere, a valutare, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali competenti, modalità opportune che tengano conto delle specifiche condizioni ambientali locali, per dilazionare nel tempo l’applicazione della norma, anche valutando la tipologia di impianto;
DATO ATTO che, non sussistendo le condizioni di bilancio necessarie per l’istituzione del suddetto fondo, con dgr 3522 del 23 maggio 2012 è stato disposto:
1. di modificare ed integrare le disposizioni di cui al punto 10.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2601/2011, prevedendo di posticipare l’obbligo di cui sopra alla data dell’1.8.2014 nei casi di avvenuto cambio del combustibile (passaggio da gasolio a metano), di allaccio al teleriscaldamento e di approvazione di un progetto di ristrutturazione con miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% del rendimento originario;
2. di stabilire che l’obbligo di contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente possa essere derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari;
3. di demandare agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici la competenza a definire, sulla base dei criteri indicati nella medesima deliberazione, ulteriori condizioni che possano giustificare l’allineamento di tutte le scadenze all’1.8.2014;
4. di dare puntuali indicazioni in merito alle modalità di applicazione degli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale pubblica;
RILEVATO che con l’Ordine del Giorno n.700, approvato il 9.7.2012, il Consiglio Regionale ha considerato:
- che quanto disposto con la deliberazione n. 3522/2012 ha risolto solo in parte l’onere che grava sulle famiglie per l’adeguamento degli impianti termici;
- che è necessario prorogare la scadenza per l’adeguamento degli impianti termici nei casi in cui occorre realizzare interventi più radicali e costosi;
- che non risultano definite, da parte delle Province e dei Comuni competenti in materia di controlli sugli impianti termici, le condizioni per prorogare la scadenza dell’obbligo all’1.8.2014, secondo quanto previsto
al punto 3 della dgr 3522/2012;
RILEVATO altresì che, con lo stesso Ordine del Giorno, il Consiglio regionale, considerata la maggior onerosità di interventi necessari per il loro adeguamento, ha invitato la Giunta regionale a “posticipare l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione alla data dell’1.8.2014 per tutti gli impianti a colonna”, vale a dire per tutti gli impianti in cui la distribuzione del fluido termico nei singoli radiatori avviene mediante tubazioni verticali direttamente collegate alla caldaia centrale, rappresentanti la maggior parte degli impianti esistenti;
TENUTO CONTO della lettera dell’Unione delle Province Lombarde pervenuta in data 13.7.2012, con la quale il Presidente dell’Unione, pur riconoscendo che l’applicazione dell’art.17 della l.r. 3/2011 rappresenti uno strumento utile per perseguire l’obbiettivo del risparmio energetico e di controllo dell’inquinamento ambientale, richiede il differimento al 1.8.2013 delle scadenze previste all’1.8.2012 per fronteggiare le notevoli difficoltà incontrate dagli utenti nel corrispondere agli adempimenti tecnici previsti, con l’aggravio della crisi economica e l’esigenza di evitare le distorsioni al rialzo in atto nel mercato di settore;
CONSIDERATO:
- che l’attuale e grave congiuntura economica, unita alla cresciuta pressione fiscale, rende sempre più gravoso per i cittadini fronteggiare nell’immediato nuove spese, seppur nella previsione del rientro per l’attesa riduzione dei costi per il riscaldamento, negli anni a seguire l’adozione dei dispositivi di termoregolazione;
- che le scadenza, ormai vicina, del 1.8.2012 ha, di fatto, generato un rapido quanto rilevante aumento della richiesta di fornitura, cui gli installatori corrispondono con difficoltà ed incertezza temporale, mentre, nel contempo, gli utenti hanno ridotta possibilità di valutare, comparare e discutere le offerte tecnico-economiche ricevute, con il nascere dell’esigenza di azioni finalizzate al contenimento degli effetti distorsivi osservati nel mercato a tutela di vasti strati della popolazione;
– che il Decreto Legge Sviluppo (n. 83 del 22 giugno 2012) ha innalzato dal 36% al 50%, per il periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013, la detrazione strutturale per le ristrutturazioni edilizie, ivi comprese le spese della riqualificazione energetica e indipendentemente dal valore di risparmio energetico ottenuto, con un tetto massimo di spesa agevolabile che passa da 48.000,00 a 96.000,00 euro per unità immobiliare;
RICHIAMATA la possibilità prevista dallo stesso comma c) art.17 della l.r.3/2011, che assegna alla Giunta regionale la facoltà di definire criteri e modalità di riconoscimento dei casi in cui sussiste l’impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo, fattispecie che viene di fatto a sussistere, in casi numerosi e diffusi nel territorio regionale, per sommatoria dei molti fattori già elencati;
Stante le considerazioni sopra esposte;
A VOTI unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1. di integrare il punto 1 della propria deliberazione n.3522/2007, prevedendo che l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore venga posticipato all’1.8.2013 per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97;
2. di mantenere per tutti gli altri impianti le scadenze previste dalla DGR n. 2601/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità per gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di esercitare le attribuzioni indicate al punto 3 della dgr n.3522/2012, conservando anche la facoltà di mantenere le scadenze originali;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
Fonte: www.certened.it