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Studio di Architettura

​Bellorini Marco Eugenio

Studio di Architettura

​Bellorini Marco Eugenio

Vicolo Ceretti, 2 - 21014 Laveno Mombello

architetto.bellorini@libero.it - marcoeugenio.bellorini@archiworldpec.it

Tel./Fax  0332 666294

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Attività e servizi


Lo Studio, ha voluto seguire lo schema tradizionale dell'architetto di campagna , e cioé un ambiente strettamente connesso con il territorio, caratterizzato dalla conoscenza diretta della committenza

Lo Studio, avvalendosi delle tecnologie contemporanee di collaborazioni con professionisti altamente qualificati e applicando i massimi standard di qualità e tecnologia è strutturato per poter svolgere le seguenti attività:

.Progettazione

.Ristrutturazione architettonica ed energetica

.Direzione dei lavori

.Consulenze tecncico professionali

.Consulenze immobiliari

.Consulenze alle imprese

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Architettura

Cosulenza professionale

- Progettazione architettonica

  • civile
  • commerciale
  • terziario

- Ristrutturazione e recupero dell'esistente
- Ristrutturazione e recupero Energetico

- Pratiche edilizie in genere
- Perizie e stime immobiliari
- Rilievi topografici
- Pratiche catastali (PREGEO, DOCFA, VOLTURE, ecc.)
- Preventivazione e Direzioni Lavori

Cosulenze

immobiliari

Cosulenze

alle imprese

In caso di acquisto o vendita di un immobile, lo Studio é in grado di affiancare il Committente  (privato, agenzia immobiliare, studio professionale, notarile, ecc.) in tutte quelle operazioni di controllo e verifica quali visure catastali e ipotecarie, verifica degli atti amministrativi depositati presso comune e altri enti. 

Lo studio é in gradi di affiancare operatori del settore quali Società Immobiliari, Imprese Edili e Agenzie Immobiliari nelle loro attività con i seguenti servizi:


- Consulenze tecniche, perizie, verifiche urbanistiche per immobili e terreni.
- Rilievi topografici e plano-altimetrici.
- Studi di fattibilità ed elaborati planivolumetrici.
- Analisi economiche, preventivazione, ecc. 

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Partner

Immobiliare GAIA

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A.C.E.

Cert. Energetica degli Edifici

Cos'è l'A.C.E.

L’ACE è il termine d'uso comune utilizzato per indicare l’Attestato di Certificazione Energetica. In particolare dal punto di vista normativo (legge 195/05 art. 2) rappresenta: "....... il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio..."

In sostanza é un documento "CERTIFICATO" che permette di valutare quanto "consuma dal punto di vista energetico" un immobile (sia esso civile che industriale)  e di materializzare questo dato tramite appositi indicatori, che classificano in sette classi (dalla A alla G) gli immobili stessi come oggi avviene per gli elettrodomestici.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

 

(fonte sito CENED Lombardia)

Quando fare l'A.C.E.

Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.

 

Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).

 

Punto 9 della DGR VIII/8745

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
 

dal 1° settembre 2007:
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

 

dal 1° gennaio 2008:
contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.

 

dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.

 

dal 1° luglio 2009:
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

 

dal 1° luglio 2010:
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

 

dal 1° gennaio 2012:
tutti gli annunci che propongono immobili, le inserzioni commercialie e pubblicitarie rigurdanti la vendita di immobil, di loro porzioni dovranno riportare l'indice di prestazione energetica IPE contenuto nell'A.C.E. stessa.

 

 

IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:
 

Punto 3.2 della DGR VIII/8745
Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

 

Punto 9 della DGR VIII/8745
(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
(9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.


(fonte CENED Lombardia)

Il Certificatore Energetico

La grande rilevanza che l'ACE assume nel mercato immobiliare, la sua forte valenza nei riguardi della tutela dell'ambiente e del comfort abitativo, richiede tecnici preparati e indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell'edificio oggetto di analisi.
Per svolgere l'attività di certificazione energetica in Regione Lombardia occorre essere accreditati e iscritti all'elenco dei soggetti certificatori, istituito presso l'Organsimo regionale di accreditamento.
L'elenco regionale conta ad oggi oltre 15.700 certificatori, per lo più ingegneri, architetti, geometri e periti.
Due sono le qualità fondamentali che caratterizzano il certificatore energetico secondo la Direttiva 2002/91/CE: la qualifica e l'indipendenza rispetto alla realizzazione dell'edificio e dei suoi componenti e agli interessi del richiedente.
 
Esperto e qualificato
Il certificatore energetico è unapersona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea, laurea magistrale o specialistica in Ingegneria o Architettura) e dell'abilitazione all'esercizio della professione.
La competenza del professionista è inoltre assicurata dalla frequenza, con esito positivo dell'esame finale, ad uno dei corsi di formazione riconosciuti dall'Organismo regionale di accreditamento.


Indipendente
Il certificatore energetico non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
1. progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
2. costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
3. amministrazione dell’edificio;
4. fornitura di energia per l’edificio;
5. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
6. connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
7. connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. connesse alla funzione di direzione lavori.

I contenuti dell'A.C.E.

La principale informazione riportata sull’ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio.
Grazie al confronto con una semplice scala composta da otto caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.

    
Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è univoco e basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio.

 

L’ACE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, se registrato nel catasto energetico. L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. Se a Certificazione effettuata l'immobile é oggetto di modifiche che alterano le condizioni originarie di riferimenti su cui é basata l'ACE (ristrutturazione, modifiche dell'involucro, dei serramenti dell'impianto termico), L'A.C.E. decade e a fine lavori sarà necessario produrne un ex novo.

Servizi e costi per A.C.E.

La redazione del Certificato Energetico comprende una serie di prestazioni che possono essere sommariamente indicate in:
-Rilievo eseguito in loco per verifiche dimensionali del fabbricato, delle componenti vetrate e delle componenti strutturali.
-Analisi preliminare in loco e verifica successiva in studio della parte impiantistica per ricerca di tutti i dati necessari per inserimento dati CENED.
-Restituzione grafica del rilievo con indicazione dimensionale degli elementi rilevati e calcolo analitico delle componenti dell'immobile.
-Verifica documentale con richiesta di visure ed estratti catastali.
-Redazione del certificato con procedura specifica e inoltro presso ente Certificatore (per Lombardia CENED).
-Breve relazione tecnica a supporto del Certificato, indicante le problematiche energetiche rilevate e le eventuali soluzioni da adottare in caso di recupero energetico dell'immobile.
-Consegna al committente di un fascicolo contenete tutto il materiale sopraspecificato in modo da rendere comprensibile ed eventualmente rirpoducibile il documento "Certificazione" .


Pertanto il costo della Certificazione può variare da un minimo di euro 300,00+IVA e variare in funzione delle dimensioni dell'immobile, dalla tipologia di Certificazione richiesta e dalla presenza o meno della documentazione minima necessaria.